Leggi Weird City
Il seguente codice è da interpretarsi in senso dei principi e dei precetti della costituzione Italiana.
Se non si intende interpretare un avvocato o studente di giurisprudenza si consiglia la lettura del “Leggi e Sanzioni”
I “mesi” di galera o detenzione, sono puramente simbolici e di conseguenza non sono organizzati per pesare di più in base alla gravità del reato.
INFRAZIONI STRADALI
ART.1: GUIDA SENZA PATENTE
La guida senza patente è punibile attraverso sanzione amministrativa da dollari 150 a dollari 200, oltre al sequestro del veicolo.
ART.2: ECCESSO DI VELOCITA’
L’eccesso di velocità è diversamente punibile a seconda del luogo dove l’effrazione è stata effettuata attraverso sanzione amministrativa: c’è bisogno di massimali alti per la qualità dell’eccesso, ad esempio se si supera il limite di 10 km/h o di 100, sono due cose prettamente differenti
- CENTRO URBANO: da dollari 40 a dollari 50
- STRADA STATALE EXTRAURBANA: da dollari 450 a dollari 500
ART.3: GUIDA DI VEICOLO DANNEGGIATO O INIDONEO AL PUBBLICO TRANSITO
La guida di veicolo danneggiato o inidoneo al pubblico transito è punibile attraverso sanzione amministrativa da dollari 200 a dollari 300, oltre al sequestro del veicolo.
ART.4: UTILIZZO IMPROPRIO DI SISTEMI ACUSTICI INSTALLATI SUL VEICOLO
Chi, cagionando pubblico malessere attraverso sistemi acustici installati sul veicolo, è punibile attraverso sanzione amministrativa da dollari 100 a dollari 200
ART.5: GUIDA PERICOLOSA
La guida che, in potenza della sua spericolatezza, è in grado di cagionare ad altrui danno è punibile attraverso sanzione amministrativa da dollari 100 a dollari 200, oltre al sequestro del veicolo.
ART.6: GUIDA IN CONTROMANO
La guida, nel senso opposto della viabilità di marcia, è punibile attraverso sanzione amministrativa da dollari 200 a dollari 400
ART.7: SOSTA VIETATA
Colui che posteggia il proprio veicolo in luogo inidoneo alla sua sosta è punibile attraverso sanzione amministrativa da dollari 800 a dollari 1.000, oltre al sequestro del veicolo.
ART.8: INFRAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE
La non curanza della segnaletica stradale per almeno 3 secondi a singolo elemento [semaforo-stop-etc.] è punibile attraverso sanzione amministrativa da dollari 3300 a dollari 3.500
ART.9: GUIDA SENZA CASCO
colui che, guidando un ciclomotore a 2,3 o 4 ruote, non indossando il casco di protezione, è punibile attraverso sanzione amministrativa da dollari 100 a dollari 200, oltre al sequestro del veicolo.
ART.10: GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
colui che, essendo alla guida di un veicolo, supera il limite di 0.0 di tasso alcol emico è punibile attraverso sanzione amministrativa da dollari 400 a dollari 500, oltre al sequestro del veicolo.
ART.11: ORGANIZZAZIONE DI GARE CLANDESTINE
è punibile, colui che, attraverso l’organizzazione, dà vita a gare clandestine su pubbliche strade non adibite all’attività di corsa con veicoli, attraverso sanzione amministrativa da dollari 2.000 a dollari 3.000, oltre al sequestro del veicolo.
ART.12: SORPASSO VIETATO
è vietato il sorpasso in presenza di segnaletica orizzontale che nega la possibilità di sorpasso attraverso sanzione amministrativa da dollari 100 a dollari 200
Art.13: FINESTRINI OSCURATI
Colui che conduce un veicolo con parabrezza e finestrini anteriori oscurati (gradazione massima) è punibile attraverso sanzione amministrativa da dollari 500 a dollari 700, oltre al sequestro del mezzo.
CODICE PENALE
PARTE GENERALE
ART.1: DELITTI E ILLECITI AMMINISTRATIVI
La sostanziale differenza fra i delitti e gli illeciti amministrativi sono la potenziale pena detentiva dei primi e l’intangibilità della fedina penale dei secondi, i quali, seppur all’interno del codice penale, non prevedono pene detentive.
ART.2: FATTO TENTATO
Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l’azione si compie o l’evento non si verifica.
-Il colpevole del delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore ai 30 mesi, se la pena stabilita è l’ergastolo, e, negli altri casi, con la pena stabilita dal delitto diminuita di due terzi dal massimale.
ART.3: DELITTO GENERICO E DELITTO QUALIFICATO
I delitti fanno capo ad una sostanziale differenza, i diritti generici, possono essere configurati da chiunque, senza necessità di una specifica qualifica, i secondi necessitano per forza di cose di essere configurati da coloro che hanno nella propria figura le qualifiche necessarie al delitto.
ART.4: ELEMENTO PSICOLOGICO DEL REATO:
il delitto:
- è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.
-è preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente.
- è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa della negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.
La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.
ART.5: PRESCRIZIONE
il reato che, trascorso il tempo di prescrizione unitario di 14 giorni, è estinto, e pertanto non più imputabile al delittuoso.
Il tempo della prescrizione inizia a decorrere dal momento dell’evento sino alla fine del suo decorso, la prescrizione è interrotta in caso di indagini penali o processo in atto per il fatto oggetto della prescrizione.
ART.6: PENE ACCESSORIE DEI DELITTI
Le pene accessorie per i delitti sono:
1)-l’interdizione dai pubblici uffici
2)-l’interdizione da una professione
3)-l’interdizione legale
4)-l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
e vengono stabiliti dalle leggi (di cui all’art. 8) o predisposti dal giudice.
ART.7: CONDOTTE IN FRODE ALLA LEGGE
Le condotte in frode alla legge sono quelle condotte apparentemente rispettose della lettera della legge, in realtà poste in essere per eludere una o più norme imperative.
ART.8: INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI:
La condanna all’ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a 25 mesi (deciso dall’autorità giudiziaria) importano l’interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici, e la condanna alla reclusione per tempo non maggiore di 50 mesi importa l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di 4 giorni.
ART.9: CONDIZIONE OBIETTIVA DI PUNIBILITA’
Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l’evento, da cui dipendere il verificarsi della condizione, non è da lui voluto.
ART.10: CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE
Non è punibile chi ha commesso il reato per caso fortuito o per forza maggiore.
ART.11: COSTRINGIMENTO FISICO
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi. In caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l’autore della violenza.
ART.12: DIFESA LEGITTIMA
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata alla difesa (ex art. 614), sussiste sempre anche il rapporto di proporzione di cui se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
- la propria o l’altrui incolumità
-i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione.
ART.13: STATO DI NECESSITA’
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.
La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall’altrui minaccia, ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l’ha costretta a commetterlo.
ART.14: MANCATO ALT
colui che, nonostante gli avvisi delle autorità competenti, non si ferma a: posti di blocco, richieste di accostare o comportamenti espliciti con stesso fine, è punibile attraverso sanzione amministrativa da dollari 1.450 a dollari 1.750 e da 14 mesi d’arresto.
PARTE SPECIALE
ART.15: ATTI OSCENI IN LUOGO PUBBLICO
Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da dollari x a dollari x.
Si applica la pena della reclusione da 1 mese a 3 mesi se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.
Se il fatto avviene per colpa si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da dollari 250 a dollari 350 *chiaramente minore della prima.
ART.16: INGRESSO ARBITRARIO IN LUOGHI OVE L’ACCESSO è VIETATO NELL’INTERESSE MILITARE DELLO STATO
Chiunque si introduce in luoghi, nei quali l’accesso è vietato nell’ingresso militare dello stato , colui che, inabilitato all’ingresso è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto da 10 a 15 mesi.
Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di materiali dell’amministrazione della pubblica sicurezza, il cui accesso è vietato per ragioni di sicurezza pubblica.
“La disposizione che qui sopra è da ritenersi applicabile solo se il divieto all’accesso della zona è fatto sì chiaro attraverso barriere architettoniche non equivoche.
ART.17: DIFFAMAZIONE
Chiunque, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a 5 mesi e con multa fino a 300 dollari.
Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a 7 mesi e con multa fino a 500 dollari.
Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da 8 mesi a 10 mesi e con multa non inferiore a 800 dollari.
ART. 18: CALUNNIA
Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’autorità giudiziaria, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da 3 a 5 mesi e con multa da dollari 350 a dollari 400.
La pena è aumentata se si incolpa taluno di un reato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo dei x mesi e con multa da dollari x a dollari x
ART.19: OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE
Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione da 3 mesi a 5 mesi e con una sanzione pecuniaria da dollari 200 a dollari 300.
La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l’ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l’attribuzione del fatto medesimo, l’autore dell’offesa non è punibile.
Ove l’imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell’ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto.
ART.20 FALSA ATTESTAZIONE O DICHIARAZIONE A UN PUBBLICO
Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da 5 a 10 mesi e con multa da dollari 1.000 a dollari 1.500.
ART.21 DICHIARAZIONE MENDACI
Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità è punito con la reclusione fino a 15 mesi.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato di cui all’art. 22, la reclusione non può essere inferiore ai 4 mesi.
ART.22 RICICLAGGIO DI DENARO
Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da 15 mesi e con multa pari a dollari 7.000.
ART.23 ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE
Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena detentiva di 8 mesi fino a 12 e con multa da dollari 6.000 a dollari 7.500.
Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata alla pena di non meno di 12 mesi.
ART. 24 CORRUZIONE PER L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE
Il pubblico ufficiale, che , per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione di ergastolo.
ART.25 TRUFFA
Chiunque che, con artifizi e raggiri, introducendo taluno in errore, procura a se’ o ad altri un ingiusto profitto con altrui’ danno, è punito con la reclusione massima di 12 mesi, e con multa da dollari 3.000 a dollari 4.000
ART.27 OCCULTAMENTO DI CADAVERE
Chiunque occulta un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne nasconde le ceneri, è punito con la reclusione fino a 15 mesi e con multa da dollari 4.000 a dollari 5.000
ART.28 DEPISTAGGIO
Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, e’ punito con la reclusione fino a 10 mesi e con una sanzione pecuniaria da dollari 4.000 a dollari 5.000, chiunque che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale:
-Immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato.
ART.29 FALSA TESTIMONIANZA:
Chiunque, deponendo come testimone [in sede di processo] innanzi all’autorita’ giudiziaria o alla corte penale, afferma il falso, o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, cio’ che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato è punito con la reclusione da 2 a 15 mesi e con una sanzione pecuniaria da dollari 1.000 a dollari 2.000.
(Non può essere applicata se si mente ad un pubblico ufficiale)
ART.30: SOSTITUZIONE DI PERSONA
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualita’ a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a 8 mesi e con multa da dollari 600 a dollari 1.200 .
ART.31: INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA
Chiunque offre o promette denaro o altre utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria o alla corte penale ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni al difensore nel corso dell’attività investigativa, per indurla a dichiarare il falso soggiace alla pena da 5 mesi a 10 mesi e con una sanzione da dollari 1.500 a dollari 3.000.
La stessa disposizione si applica qualora l’offerta o la promessa sia accettata, ma la falsita’ non sia commessa.
La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici.
ART.32: RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE
Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto d’ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione fino a 10 mesi e con multa da dollari 1.000 a dollari 2.000
ART.34: OCCULTAMENTO DEI CONNOTATI
Chiunque che, in spazi chiusi aperti al pubblico, si aggira con i connotati occultati è punito con la reclusione fino a 10 mesi e con multa fino a 18.000 dollari.
ART. 35: VIOLAZIONE DI DOMICILIO
Chiunque si introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si introduce clandestinamente o con l’inganno, è punito con la reclusione fino a 14 mesi e con multa da dollari 4.000 a dollari 5.000.
ART.36: ESTORSIONE
Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da 10 a 20 mesi e con la multa da dollari 3.000 a dollari 6.000
ART.37: FAVOREGGIAMENTO:
Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l’ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’autorità, comprese quelle svolte da organi della corte penale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti è punito con la reclusione fino a 10 mesi e con multa da dollari 5.000 a dollari 7.000.
Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è la multa fino a 7.000 dollari.
ART.38: PECULATO
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da 5 a 10 mesi e con sanzione pecuniaria di dollari 6.000.
Si applica la reclusione ridotta di due terzi quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.
ART.39: APPROPRIAZIONE INDEBITA
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da 5 a 10 mesi e con la multa da dollari 1.500 a dollari 3.000.
ART. 40: MINACCE
Chiunque minaccia, ad altri un ingiusto danno, è punito, a querela della persona offesa con multa fino a dollari 3.000
Se la minaccia è grave e incida sulla personalità della persona stessa si procede alla reclusione fino a 6 mesi.
ART.41: VIOLENZA PRIVATA
Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a 6 mesi e una sanzione monetaria da dollari 1.500 a dollari 3.000.
ART. 42: PERCOSSE
Chiunque percuote taluno, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a 12 mesi, con la multa fino a dollari 3.000.
ART. 43: TRASPORTO E DETENZIONE DI ARMI DA FUOCO ILLEGALI
Le armi da fuoco sono divisibili in 3 diverse tipologie:
I Livello (base): armi a canna corta semiautomatiche
II Livello (intermedio): armi a canna corta automatiche
III Livello (avanzato): armi a canna lunga
C.I In nessun caso è possibile trasportare in aree preposte al pubblico, armi da fuoco senza il rispettivo porto d’armi di adeguato livello, i trasgressori incorrono ad una multa da dollari 2.000 a dollari 5.000 con pena accessoria del sequestro dell’arma da fuoco.
C.II Chiunque estragga un’arma da fuoco in maniera ingiustificata in aree preposte al pubblico è punito con multa da dollari 3.000 a dollari 5.000, con pena accessoria di revoca del porto d’arme e sequestro dell’arma da fuoco
C.III Il trasporto in aree preposte al pubblico di armi da fuoco di II e III livello è consentito solamente sul luogo di lavoro se questo è stazionario o previa comunicazione all’ufficio di polizia di competenza. I trasgressori incorrono ad una multa da dollari 4.000 a dollari 5.000 con pena accessoria del sequestro dell’arma e alla revoca del porto d’armi e la detenzione fino ai 12 mesi…
ART. 44: TRAFFICO D’ARMI
C.I Chiunque che, vende illecitamente armi a persone senza porto d’arme adeguato, o senza comunicare l’avvenuto cambio di proprietà dell’arma da fuoco, incorre in 14 mesi di reclusione e una multa da dollari 10.000 a dollari 15.000 con pena accessoria del sequestro dell’arma e alla eventuale revoca del porto d’arme del venditore.
C.II Chiunque che acquista illecitamente armi soggiace alle stesse pene di quanto prima.
ART. 45: RAPINA MINIMARKET
Chiunque rapini un minimarket soggiace alla pena di 10 mesi di reclusione e una multa di dollari 5.000
ART. 46: RAPINA BANCA FLEECA
Chiunque rapini un minimarket soggiace alla pena di 20 mesi di reclusione e una multa di dollari 37.500
ART. 47: RAPINA BANCA BLAINE
Chiunque rapini un minimarket soggiace alla pena di 25 mesi di reclusione e una multa di dollari 45.000
ART. 48: RAPINA BANCA PACIFIC
Chiunque rapini un minimarket soggiace alla pena di 25 mesi di reclusione e una multa di dollari 52.500
ART. 49: SEQUESTRO DI PERSONA
Chiunque priva taluno della libertà personale avvalendosi di violenza è punito con la reclusione di mesi 20 e alla multa di dollari 6000
ART. 50: OMICIDIO
Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione da mesi 25 a mesi a 30 mesi e alla multa da dollari 7.000 a dollari 17.000
ART.51: CONCORSO IN OMICIDIO
Quando più persone concorrono nel medesimo omicidio ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, diminuita di un terzo [20 mesi e 10.000 dollari]
ART. 52: ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti,
C.I Coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione di 15 mesi e con multa di dollari 15.000
C.II Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione di 20 mesi e con multa di dollari 20.000
C.III I capi soggiacciono alla pena di reclusione di 30 mesi e con multa di dollari 26.000
ART. 54: TERRORISMO
Chiunque compia volontariamente atti terroristici ai danni di cose o persone sarà punibile con la pena di 30 mesi di reclusione e con multa di dollari 45.000
ART. 55: SPACCIO
Chiunque possiede, cede, o mette in commercio le sostanze e le preparazioni indicate negli elenchi sottostanti, è punito con le rispettive pene:
- CANNABIS:
Da 10 a 149,99 Kg: Reclusione di mesi 5 e con multa di dollari 3.000
Da 150 Kg in poi: Reclusione di mesi 25 e con multa di dollari 6.000
- CRISTALLI DI METH:
Da 1 a 49,99 Kg: Reclusione di mesi 10 e con multa di dollari 7.500
Da 50 Kg in poi: Reclusione di mesi 25 e con multa di dollari 22.500
- COCAINA:
Da 1 a 49,99 Kg: Reclusione di mesi 15 e con multa di dollari 5.000
Da 50 Kg in poi: Reclusione di mesi 20 e con multa di dollari 15.000
Chiunque abbia una licenza lavorativa per vendita di sostanze stupefacenti quali: CANNABIS (es: White Widow).
Potrà trasportare e vendere ERBA/CANAPONE secondo le seguenti limitazioni:
Vendita
Massimo KG vendibili : 15
Trasporto
Massimo KG vendibili : 100
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