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Leggi Weird City

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Photo by Tingey Injury Law Firm / Unsplash

Il seguente codice è da interpretarsi in senso dei principi e dei precetti della costituzione Italiana.

Se non si intende interpretare un avvocato o studente di giurisprudenza si consiglia la lettura del “Leggi e Sanzioni”

I “mesi” di galera o detenzione, sono puramente simbolici e di conseguenza non sono organizzati per pesare di più in base alla gravità del reato.

INFRAZIONI STRADALI

ART.1: GUIDA SENZA PATENTE

La guida senza patente è punibile attraverso sanzione amministrativa da dollari 150 a dollari 200, oltre al sequestro del veicolo.

ART.2: ECCESSO DI VELOCITA’

L’eccesso di velocità è diversamente punibile a seconda del luogo dove l’effrazione è stata effettuata attraverso sanzione amministrativa: c’è bisogno di massimali alti per la qualità dell’eccesso, ad esempio se si supera il limite di 10 km/h o di 100, sono due cose prettamente differenti

  • CENTRO URBANO: da dollari 40 a dollari 50
  • STRADA STATALE EXTRAURBANA: da dollari 450 a dollari 500

ART.3: GUIDA DI VEICOLO DANNEGGIATO O INIDONEO AL PUBBLICO TRANSITO

La guida di veicolo danneggiato o inidoneo al pubblico transito è punibile attraverso sanzione amministrativa da dollari 200 a dollari 300, oltre al sequestro del veicolo.

ART.4: UTILIZZO IMPROPRIO DI SISTEMI ACUSTICI INSTALLATI SUL VEICOLO

Chi, cagionando pubblico malessere attraverso sistemi acustici installati sul veicolo, è punibile attraverso sanzione amministrativa da dollari 100 a dollari 200

ART.5: GUIDA PERICOLOSA

La guida che, in potenza della sua spericolatezza, è in grado di cagionare ad altrui danno è punibile attraverso sanzione amministrativa da dollari 100 a dollari 200, oltre al sequestro del veicolo.

ART.6: GUIDA IN CONTROMANO

La guida, nel senso opposto della viabilità di marcia, è punibile attraverso sanzione amministrativa da dollari 200 a dollari 400

ART.7: SOSTA VIETATA

Colui che posteggia il proprio veicolo in luogo inidoneo alla sua sosta è punibile attraverso sanzione amministrativa da dollari 800 a dollari 1.000, oltre al sequestro del veicolo.

ART.8: INFRAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE

La non curanza della segnaletica stradale per almeno 3 secondi a singolo elemento [semaforo-stop-etc.] è punibile attraverso sanzione amministrativa da dollari 3300 a dollari 3.500

ART.9: GUIDA SENZA CASCO

colui che, guidando un ciclomotore a 2,3 o 4 ruote, non indossando il casco di protezione, è punibile attraverso sanzione amministrativa da dollari 100 a dollari 200, oltre al sequestro del veicolo.

ART.10: GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

colui che, essendo alla guida di un veicolo, supera il limite di 0.0 di tasso alcol emico è punibile attraverso sanzione amministrativa da dollari 400 a dollari 500, oltre al sequestro del veicolo.

ART.11: ORGANIZZAZIONE DI GARE CLANDESTINE

è punibile, colui che, attraverso l’organizzazione, dà vita a gare clandestine su pubbliche strade non adibite all’attività di corsa con veicoli, attraverso sanzione amministrativa da dollari 2.000 a dollari 3.000, oltre al sequestro del veicolo.

ART.12: SORPASSO VIETATO

è vietato il sorpasso in presenza di segnaletica orizzontale che nega la possibilità di sorpasso attraverso sanzione amministrativa da dollari 100 a dollari 200

Art.13: FINESTRINI OSCURATI

Colui che conduce un veicolo con parabrezza e finestrini anteriori oscurati (gradazione massima) è punibile attraverso sanzione amministrativa da dollari 500 a dollari 700, oltre al sequestro del mezzo.

CODICE PENALE

PARTE GENERALE

ART.1: DELITTI E ILLECITI AMMINISTRATIVI

La sostanziale differenza fra i delitti e gli illeciti amministrativi sono la potenziale pena detentiva dei primi e l’intangibilità della fedina penale dei secondi, i quali, seppur all’interno del codice penale, non prevedono pene detentive.

ART.2: FATTO TENTATO

Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l’azione si compie o l’evento non si verifica.

-Il colpevole del delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore ai 30 mesi, se la pena stabilita è l’ergastolo, e, negli altri casi, con la pena stabilita dal delitto diminuita di due terzi dal massimale.

ART.3: DELITTO GENERICO E DELITTO QUALIFICATO

I delitti fanno capo ad una sostanziale differenza, i diritti generici, possono essere configurati da chiunque, senza necessità di una specifica qualifica, i secondi necessitano per forza di cose di essere configurati da coloro che hanno nella propria figura le qualifiche necessarie al delitto.

ART.4: ELEMENTO PSICOLOGICO DEL REATO:

il delitto:

  • è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.

-è preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente.

  • è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa della negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.

ART.5: PRESCRIZIONE

il reato che, trascorso il tempo di prescrizione unitario di 14 giorni, è estinto, e pertanto non più imputabile al delittuoso.

Il tempo della prescrizione inizia a decorrere dal momento dell’evento sino alla fine del suo decorso, la prescrizione è interrotta in caso di indagini penali o processo in atto per il fatto oggetto della prescrizione.

ART.6: PENE ACCESSORIE DEI DELITTI

Le pene accessorie per i delitti sono:

1)-l’interdizione dai pubblici uffici

2)-l’interdizione da una professione

3)-l’interdizione legale

4)-l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese

e vengono stabiliti dalle leggi (di cui all’art. 8) o predisposti dal giudice.

ART.7: CONDOTTE IN FRODE ALLA LEGGE

Le condotte in frode alla legge sono quelle condotte apparentemente rispettose della lettera della legge, in realtà poste in essere per eludere una o più norme imperative.

ART.8: INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI:

La condanna all’ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a 25 mesi (deciso dall’autorità giudiziaria) importano l’interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici, e la condanna alla reclusione per tempo non maggiore di 50 mesi importa l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di 4 giorni.

ART.9: CONDIZIONE OBIETTIVA DI PUNIBILITA’

Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l’evento, da cui dipendere il verificarsi della condizione, non è da lui voluto.

ART.10: CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE

Non è punibile chi ha commesso il reato per caso fortuito o per forza maggiore.

ART.11: COSTRINGIMENTO FISICO

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi. In caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l’autore della violenza.

ART.12: DIFESA LEGITTIMA

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata alla difesa (ex art. 614), sussiste sempre anche il rapporto di proporzione di cui se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

  • la propria o l’altrui incolumità

-i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione.

ART.13: STATO DI NECESSITA’

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall’altrui minaccia, ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l’ha costretta a commetterlo.

ART.14: MANCATO ALT

colui che, nonostante gli avvisi delle autorità competenti, non si ferma a: posti di blocco, richieste di accostare o comportamenti espliciti con stesso fine, è punibile attraverso sanzione amministrativa da dollari 1.450 a dollari 1.750 e da 14 mesi d’arresto.

PARTE SPECIALE

ART.15: ATTI OSCENI IN LUOGO PUBBLICO

Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da dollari x a dollari x.

Si applica la pena della reclusione da 1 mese a 3 mesi se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.

Se il fatto avviene per colpa si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da dollari 250 a dollari 350 *chiaramente minore della prima.

ART.16: INGRESSO ARBITRARIO IN LUOGHI OVE L’ACCESSO è VIETATO NELL’INTERESSE MILITARE DELLO STATO

Chiunque si introduce in luoghi, nei quali l’accesso è vietato nell’ingresso militare dello stato , colui che, inabilitato all’ingresso è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto da 10 a 15 mesi.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di materiali dell’amministrazione della pubblica sicurezza, il cui accesso è vietato per ragioni di sicurezza pubblica.

“La disposizione che qui sopra è da ritenersi applicabile solo se il divieto all’accesso della zona è fatto sì chiaro attraverso barriere architettoniche non equivoche.

ART.17: DIFFAMAZIONE

Chiunque, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a 5 mesi e con multa fino a 300 dollari.

Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a 7 mesi e con multa fino a 500 dollari.

Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da 8 mesi a 10 mesi e con multa non inferiore a 800 dollari.

ART. 18: CALUNNIA

Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’autorità giudiziaria, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da 3 a 5 mesi e con multa da dollari 350 a dollari 400.

La pena è aumentata se si incolpa taluno di un reato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo dei x mesi e con multa da dollari x a dollari x

ART.19: OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE

Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione da 3 mesi a 5 mesi e con una sanzione pecuniaria da dollari 200 a dollari 300.

La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l’ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l’attribuzione del fatto medesimo, l’autore dell’offesa non è punibile.

Ove l’imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell’ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto.

ART.20 FALSA ATTESTAZIONE O DICHIARAZIONE A UN PUBBLICO

Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da 5 a 10 mesi e con multa da dollari 1.000 a dollari 1.500.

ART.21 DICHIARAZIONE MENDACI

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità è punito con la reclusione fino a 15 mesi.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato di cui all’art. 22, la reclusione non può essere inferiore ai 4 mesi.

ART.22 RICICLAGGIO DI DENARO

Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da 15 mesi e con multa pari a dollari 7.000.

ART.23 ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena detentiva di 8 mesi fino a 12 e con multa da dollari 6.000 a dollari 7.500.

Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata alla pena di non meno di 12 mesi.

ART. 24 CORRUZIONE PER L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE

Il pubblico ufficiale, che , per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione di ergastolo.

ART.25 TRUFFA

Chiunque che, con artifizi e raggiri, introducendo taluno in errore, procura a se’ o ad altri un ingiusto profitto con altrui’ danno, è punito con la reclusione massima di 12 mesi, e con multa da dollari 3.000 a dollari 4.000

ART.27 OCCULTAMENTO DI CADAVERE

Chiunque occulta un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne nasconde le ceneri, è punito con la reclusione fino a 15 mesi e con multa da dollari 4.000 a dollari 5.000

ART.28 DEPISTAGGIO

Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, e’ punito con la reclusione fino a 10 mesi e con una sanzione pecuniaria da dollari 4.000 a dollari 5.000, chiunque che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale:

-Immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato.

ART.29 FALSA TESTIMONIANZA:

Chiunque, deponendo come testimone [in sede di processo] innanzi all’autorita’ giudiziaria o alla corte penale, afferma il falso, o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, cio’ che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato è punito con la reclusione da 2 a 15 mesi e con una sanzione pecuniaria da dollari 1.000 a dollari 2.000.
(Non può essere applicata se si mente ad un pubblico ufficiale)

ART.30: SOSTITUZIONE DI PERSONA

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualita’ a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a 8 mesi e con multa da dollari 600 a dollari 1.200 .

ART.31: INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA

Chiunque offre o promette denaro o altre utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria o alla corte penale ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni al difensore nel corso dell’attività investigativa, per indurla a dichiarare il falso soggiace alla pena da 5 mesi a 10 mesi e con una sanzione da dollari 1.500 a dollari 3.000.

La stessa disposizione si applica qualora l’offerta o la promessa sia accettata, ma la falsita’ non sia commessa.

La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici.

ART.32: RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE

Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto d’ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione fino a 10 mesi e con multa da dollari 1.000 a dollari 2.000

ART.34: OCCULTAMENTO DEI CONNOTATI

Chiunque che, in spazi chiusi aperti al pubblico, si aggira con i connotati occultati è punito con la reclusione fino a 10 mesi e con multa fino a 18.000 dollari.

ART. 35: VIOLAZIONE DI DOMICILIO

Chiunque si introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si introduce clandestinamente o con l’inganno, è punito con la reclusione fino a 14 mesi e con multa da dollari 4.000 a dollari 5.000.

ART.36: ESTORSIONE

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da 10 a 20 mesi e con la multa da dollari 3.000 a dollari 6.000

ART.37: FAVOREGGIAMENTO:

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l’ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’autorità, comprese quelle svolte da organi della corte penale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti è punito con la reclusione fino a 10 mesi e con multa da dollari 5.000 a dollari 7.000.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è la multa fino a 7.000 dollari.

ART.38: PECULATO

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da 5 a 10 mesi e con sanzione pecuniaria di dollari 6.000.

Si applica la reclusione ridotta di due terzi quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

ART.39: APPROPRIAZIONE INDEBITA

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da 5 a 10 mesi e con la multa da dollari 1.500 a dollari 3.000.

ART. 40: MINACCE

Chiunque minaccia, ad altri un ingiusto danno, è punito, a querela della persona offesa con multa fino a dollari 3.000

Se la minaccia è grave e incida sulla personalità della persona stessa si procede alla reclusione fino a 6 mesi.

ART.41: VIOLENZA PRIVATA

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a 6 mesi e una sanzione monetaria da dollari 1.500 a dollari 3.000.

ART. 42: PERCOSSE

Chiunque percuote taluno, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a 12 mesi, con la multa fino a dollari 3.000.

ART. 43: TRASPORTO E DETENZIONE DI ARMI DA FUOCO ILLEGALI

Le armi da fuoco sono divisibili in 3 diverse tipologie:

I Livello (base): armi a canna corta semiautomatiche

II Livello (intermedio): armi a canna corta automatiche

III Livello (avanzato): armi a canna lunga

C.I In nessun caso è possibile trasportare in aree preposte al pubblico, armi da fuoco senza il rispettivo porto d’armi di adeguato livello, i trasgressori incorrono ad una multa da dollari 2.000 a dollari 5.000 con pena accessoria del sequestro dell’arma da fuoco.

C.II Chiunque estragga un’arma da fuoco in maniera ingiustificata in aree preposte al pubblico è punito con multa da dollari 3.000 a dollari 5.000, con pena accessoria di revoca del porto d’arme e sequestro dell’arma da fuoco

C.III Il trasporto in aree preposte al pubblico di armi da fuoco di II e III livello è consentito solamente sul luogo di lavoro se questo è stazionario o previa comunicazione all’ufficio di polizia di competenza. I trasgressori incorrono ad una multa da dollari 4.000 a dollari 5.000 con pena accessoria del sequestro dell’arma e alla revoca del porto d’armi e la detenzione fino ai 12 mesi…

ART. 44: TRAFFICO D’ARMI

C.I Chiunque che, vende illecitamente armi a persone senza porto d’arme adeguato, o senza comunicare l’avvenuto cambio di proprietà dell’arma da fuoco, incorre in 14 mesi di reclusione e una multa da dollari 10.000 a dollari 15.000 con pena accessoria del sequestro dell’arma e alla eventuale revoca del porto d’arme del venditore.

C.II Chiunque che acquista illecitamente armi soggiace alle stesse pene di quanto prima.

ART. 45: RAPINA MINIMARKET

Chiunque rapini un minimarket soggiace alla pena di 10 mesi di reclusione e una multa di dollari 5.000

ART. 46: RAPINA BANCA FLEECA

Chiunque rapini un minimarket soggiace alla pena di 20 mesi di reclusione e una multa di dollari 37.500

ART. 47: RAPINA BANCA BLAINE

Chiunque rapini un minimarket soggiace alla pena di 25 mesi di reclusione e una multa di dollari 45.000

ART. 48: RAPINA BANCA PACIFIC

Chiunque rapini un minimarket soggiace alla pena di 25 mesi di reclusione e una multa di dollari 52.500

ART. 49: SEQUESTRO DI PERSONA

Chiunque priva taluno della libertà personale avvalendosi di violenza è punito con la reclusione di mesi 20 e alla multa di dollari 6000

ART. 50: OMICIDIO

Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione da mesi 25 a mesi a 30 mesi e alla multa da dollari 7.000 a dollari 17.000

ART.51: CONCORSO IN OMICIDIO

Quando più persone concorrono nel medesimo omicidio ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, diminuita di un terzo [20 mesi e 10.000 dollari]

ART. 52: ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti,

C.I Coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione di 15 mesi e con multa di dollari 15.000

C.II Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione di 20 mesi e con multa di dollari 20.000

C.III I capi soggiacciono alla pena di reclusione di 30 mesi e con multa di dollari 26.000

ART. 54: TERRORISMO

Chiunque compia volontariamente atti terroristici ai danni di cose o persone sarà punibile con la pena di 30 mesi di reclusione e con multa di dollari 45.000

ART. 55: SPACCIO

Chiunque possiede, cede, o mette in commercio le sostanze e le preparazioni indicate negli elenchi sottostanti, è punito con le rispettive pene:

  • CANNABIS:

Da 10 a 149,99 Kg: Reclusione di mesi 5 e con multa di dollari 3.000

Da 150 Kg in poi: Reclusione di mesi 25 e con multa di dollari 6.000

  • CRISTALLI DI METH:

Da 1 a 49,99 Kg: Reclusione di mesi 10 e con multa di dollari 7.500

Da 50 Kg in poi: Reclusione di mesi 25 e con multa di dollari 22.500

  • COCAINA:

Da 1 a 49,99 Kg: Reclusione di mesi 15 e con multa di dollari 5.000

Da 50 Kg in poi: Reclusione di mesi 20 e con multa di dollari 15.000

Chiunque abbia una licenza lavorativa per vendita di sostanze stupefacenti quali: CANNABIS (es: White Widow).
Potrà trasportare e vendere ERBA/CANAPONE secondo le seguenti limitazioni:

Vendita
Massimo KG vendibili : 15

Trasporto
Massimo KG vendibili : 100